Risparmio idrico in condominio

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Oggi affrontiamo un argomento scottante in Condominio: il risparmio idrico.

 

Purtroppo un argomento che scatena continui litigi in Condominio è lo spreco dell’acqua . Tutto questo succede quando in Condominio non si ripartisce il consumo d’acqua secondo il consumo personale, ma in base ai millesimi o in base al numero di persone stabilmente residenti nell’unità abitativa. Entrambi i metodi non sono le soluzioni ideali per il riparto dei consumi, poiché nessuno si sente costretto a risparmiare l’acqua, spinto dall’idea che tanto la spesa verrà suddivisa tra tutti.

Nel D.P.C.M. 4 marzo 1996 – Disposizioni in materia di risorse idriche (In GU 14 marzo 1996, n. 62, S.O.) si impone l’obbligo, ad ogni singola unità abitativa, di installare dei contatori di ripartizione del consumo dell’acqua.
Di conseguenza ogni condomino può, dunque, far imporre, a tutti gli altri condomini, l’istallazione dei ripartitori di consumo dell’acqua,  se non amichevolmente, in assemblea, anche a mezzo di ordinanza del Giudice di Pace competente in materia.

Anche il Codice Civile prevede la ripartizione sull’effettivo consumo di ogni singola unità immobiliare e solo un regolamento contrattuale da tutti sottoscritto al momento del rogito  può introdurre deroghe .

A fronte di quanto sopra precisato ogni condomino può chiedere che venga indicato nell’ordine del giorno dell’assemblea l’obbligo di installazione dei contatori in ogni appartamento.

Qualora  l’assemblea non accetti,  ogni proprietario può richiedere personalmente al Giudice di Pace che venga imposta  l’installazione dei contatori

Dopo l’approvazione della delibera  dei lavori straordinari il metodo più corretto per la ripartizione della spesa è, per quanto riguarda la quota fissa esposta in fattura dal gestore, addebitarla a millesimi e la quota variabile a consumo.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17557/2014 precisa: “le spese relative al consumo dell’acqua devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche” (contatore di sottrazione). “Infatti l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio”. Ulteriormente la Corte precisa che il comma 1 della citata disposizione (art 1123 Cod Civ), detta un criterio per le spese di tutti i beni e servizi di cui i condomini godono indistintamente, basato su una corrispondenza proporzionale tra l’onere contributivo ed il valore della proprietà di cui ciascuno condomino è titolare” Si può quindi dire che tutto quanto non viene fatturato con riferimento al consumo individuale, (sia che si tratti del consumo idrico relativo delle parti comuni che si tratti di quote fisse) vada ripartito a millesimi.
maria pietrocola        Visualizza il profilo di Maria Pietrocola su LinkedIn

Maria Pietrocola

Laurea in Giurisprudenza nel 1993  presso Università Statale di Milano.
Tesi. IN PROCEDURA PENALE COMPARATA argomento MISURE CAUTELARI IN FRANCIA E ITALIA Terminata la pratica legale svolta PRESSO STUDIO LEGALE DONDE’ amplia la propria esperienza all’interno di Aziende che si occupano di settori diversi , dal settore Rifiuti al settore Formazione all’Impiantistica  e  per ultimo in una multinazionale nel settore it technology quale responsabile  legale con mansioni relative alla contrattualistica,  all’ aggiornamento normativo interno, compliance, alla Privacy, alla Legge 231/01 Sicurezza sui luoghi di lavoro e diritto societario. Da circa due anni svolge collaborazioni in Milano con Studi  Legali e Professionali in ambito legale e giurisprudenziale redigendo documenti e atti legali.

 

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