CANNA FUMARIA DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE SUL TETTO CONDOMINIO DIRITTI E DOVERI
La canna fumaria di un esercizio commerciale (poniamo una pizzeria) installata su un tetto di un condominio, può comportare problematiche di vario genere.
Innazitutto è possibile installare una canna fumaria sul tetto?
A chi spetta la corretta manutenzione della stessa?
Se dovessero causarsi danni a chi sarebbero imputabili?
INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA:
Per essere certi che sia possibile installare sul tetto ( da considerarsi parte comune del condominio) una canna fumaria di un esercizio commerciale bisogna innanzitutto verificare che il regolamento condominiale non ponga divieti o limitazioni in tal senso.
In secondo luogo l’installazione non deve limitare la proprietà di terzi ed in particolare modo il diritto di veduta(qualora ci siano terrazzi o attici in prossimità del tetto) e i limiti previsti per le distanze legali che hanno prevalenza nel caso di canna fumaria di un singolo (quindi di un esercizio commerciale) ma non vengono contemplate nel caso di canna fumaria per uso comune (poniamo canna fumaria per riscaldamento condominiale).
Gli articoli di riferimento per la canna fumaria sono i seguenti: 873-890-905-906-907-1102 c.c..
MANUTENZIONE E RESPONSABILITA’ :
La canna fumaria installata da un singolo è da considerarsi bene esclusivo dello stesso, e pertanto l’amministratore non sarà responsabile della manutenzione sia ordinaria che straordinaria della stessa, ma dovrà provvedere in modo esclusivo il proprietario che sarà l’unico responsabile sia civilmente che penalmente( vedi articoli 2043-2050 codice civile e 423-674 codice penale ).
La legge prevede pertanto che qualsiasi danno causato sia per atto volontario “fatto doloso” che per atto involontario “fatto colposo” debba essere risarcito da chi ha commesso il fatto (in parole povere il proprietario della canna fumaria quindi l’esercizio commerciale).
Tale norma è applicabile anche per eventuali danni causati dalle canne fumarie ad uso esclusivo.
La manutenzione della canna fumaria rimane pertanto obbligo del proprietario esclusivo della stessa secondo i termini previsti dalla tipologia di canna fumaria, dai regolamenti previsti dal corpo dei vigli del fuoco e dalle norme regionali in materia.(per la Lombardia vedasi il dgr 1118 del 20/12/2013 “Aggiornamento delle disposizioni per l’esercizio, il controllo , la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” ove applicabile ).
Maria Pietrocola
Laurea in Giurisprudenza nel 1993 presso Università Statale di Milano.
Tesi. IN PROCEDURA PENALE COMPARATA argomento MISURE CAUTELARI IN FRANCIA E ITALIA
Terminata la pratica legale svolta PRESSO STUDIO LEGALE DONDE’ amplia la propria esperienza all’interno di Aziende che si occupano di settori diversi , dal settore Rifiuti al settore Formazione all’Impiantistica e per ultimo in una multinazionale nel settore it technology quale responsabile legale con mansioni relative alla contrattualistica, all’ aggiornamento normativo interno, compliance, alla Privacy, alla Legge 231/01 Sicurezza sui luoghi di lavoro e diritto societario. Da circa due anni svolge collaborazioni in Milano con Studi Legali e Professionali in ambito legale e giurisprudenziale redigendo documenti e atti legali.
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