L’amministratore di condominio è una professione in evoluzione: oggi ne abbiamo tutti una particolare percezione per effetto della riforma del condominio e del dibattito che ne è seguito, anche sui giornali, in relazione ai compiti ed alle responsabilità di questo “nuovo” professionista. Tuttavia, la professione di amministratore di condominio è da molti anni al centro di un profondo processo di trasformazione. La strada verso una marcata accentuazione delle competenze tecniche di questo professionista è infatti lunga e complessa e si può dire iniziata quanto meno negli anni ‘90, quando si sono consolidate le norme relative alla sicurezza impiantistica, alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Le normative sulle agevolazioni fiscali e l’inquadramento del condominio tra i sostituti di imposta hanno completato il quadro. Non si tratta solo di adempimenti formali di tipo burocratico amministrativo, ma di aspetti che oggi chi esercita tale professione non può fare a meno di conoscere e applicare Lo stesso “mercato del lavoro” relativo a questa professione è profondamente cambiato. I condomini si aspettano di più e l’amministratore del prossimo futuro vede il proprio ruolo articolato in tre categorie: il «building manager» ovvero l’incaricato della gestione tecnico amministrativa del patrimonio edilizio; il «facility manager» ovvero il gestore dei servizi accessori del patrimonio edilizio: impianti e servizi condivisi in senso ampio; l’«asset manager» ovvero il professionista esperto nel processo di valorizzazione e non solo di conservazione del patrimonio immobiliare. L’amministratore potrà riflettere sulla sua specializzazione affrontando l’aggiornamento professionale tenendo in considerazione questi sviluppi. Già oggi a maggiori incarichi corrispondono maggiori opportunità: la possibilità per l’amministratore di incidere nella gestione del patrimonio immobiliare cresce proporzionalmente agli strumenti di gestione che le normative generali e speciali gli attribuiscono. Si pensi al ruolo dell’amministratore nella tutela della destinazione d’uso delle parti comuni ovvero nell’evoluzione della stessa, come pure al suo ruolo in occasione delle decisioni in relazione alle innovazioni, specie quelle che possiamo definire “socialmente rilevanti” di cui all’art 1120 Cod Civ. Ogni attività manageriale, ogni possibilità di gestione conduce i proprietari a crescenti legittime aspettative: queste aspettative influenzano il mercato della professione, creando i presupposti per una scelta di “valore aggiunto” a favore di quei professionisti che hanno saputo adeguarsi all’evoluzione dello spirito dei tempi. Non è tutto oro ciò che luccica, però: ad ogni attività manageriale corrisponde infatti anche la misura della responsabilità civile dell’amministratore, nel duplice significato di responsabilità contrattuale, nei confronti dei propri amministrati, e di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dei terzi. Come fare per affrontare tale complessa situazione? Due sono le parole chiave: formazione ed aggiornamento che non sono e non devono essere solo adempimenti burocratici, ma effettivi strumenti di crescita, tutela e valorizzazione della propria professionalità.
Antonio Romano e Fiorella Cima
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