Requisiti minimi per l’attività di Amministratore di Condominio

La Legge 220/2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” – entrata in vigore a giugno 2013  apporta alcune modifiche alla normativa riguardante l’attività di amministratore di condominio. Le più rilevanti sono relative all’introduzione di alcuni requisiti minimi per poter svolgere tale attività; il candidato ideale deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore, aver frequentato un corso di formazione iniziale e seguire degli aggiornamenti periodici . Consente anche alle società di assumere l’incarico di amministratore di condominio, in questo caso chi svolge effettivamente tale attività deve avere i requisiti richiesti .

La Legge 220/2012 stabilisce che il corso di formazione iniziale deve avere una durata almeno di 72 ore di cui 48 di teoria e 24 ore di esercitazioni pratiche,  chi amministra il proprio condominio non è tenuto a frequentare un corso iniziale . Gli amministratori di condominio che hanno svolto tale attività per almeno un anno nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della Legge , perciò dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013 sono esonerati dal frequentare un corso di formazione iniziale ma SONO OBBLIGATI AD AVERE UN DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE E A FREQUENTARE CORSI DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PERIODICO

Il D.M 140/2014 individua anche i requisiti che devono avere i formatori per tenere il corso di aggiornamento e i criteri e i contenuti dei corsi .

Le materie su cui si devono basare i corsi  sono quelle giuridiche, fiscali, amministrative e tecniche, ma i corsi devono trattare anche aspetti psicologico-sociali legati alla professione di amministratore condominiale, le tecniche di comunicazione e valorizzazione dell’attività professionale, la prevenzione e gestione della conflittualità in condominio, con la mediazione facoltativa e obbligatoria.  Anche il problema della sicurezza degli edifici , con particolare riguardo al risparmio energetico degli stessi, alla manutenzione delle parti comuni, compresa la prevenzione incendi, la normativa urbanistica, l’utilizzo degli strumenti informatici e la contabilità per avere sempre una grande trasparenza nella gestione SONO IMPORTANTISSIME.

Ogni anno è necessario inoltre seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 15 ore anche con casi teorico-pratici, non è possibile seguire tanti corsi di due ore e arrivare al monte ore di 15 , il corso deve essere minimo di 15 ore per essere considerato valido per l’aggiornamento professionale, nulla vieta di seguire altri corsi per offrire un servizio il più possibile efficiente e sempre aggiornato

Naturalmente ogni condòmino e ogni assemblea condominiale potranno chiedere al proprio amministratore il suo percorso formativo iniziale e il suo aggiornamento. Nonostante la mancanza dei requisti richiesti non facciano decadere l’amministratore dall’incarico ma sono causa della invalidità della delibera di nomina.

Per ulteriori approfondimenti vi consiglio il sito www.sesamoamministratori.it dove esperti della materia hanno espresso il loro punto di vista su questi temi

Mirella Maiocchi

Diplomata in Ragioneria presso l’ITCS A.BORDONI di Pavia nel 1986, in seguito a varie esperienze amministrative e contabili  sia nel Privato che nel Pubblico approda alla libera professione di Amministratore di Condominio , svolge la sua attività prevalentemente in Pavia e Provincia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.