Il Revisore Condominiale, un nuovo strumento per il controllo del lavoro dell’Amministratore
In questo articolo parleremo della figura del Revisore Condominiale, introdotto con la legge 220 del 2012 dall’art. 1130-bis cc. Il cui compito fondamentale è quello di controllare la contabilità del condominio e di conseguenza il lavoro dell’Amministratore; l’Assemblea lo nomina con la maggioranza prevista per la nomina dell’Amministratore e stabilisce gli anni che devono essere controllati. Se il revisore si rende conto durante il suo mandato che i controlli devono essere estesi ad annualità diverse DEVE chiedere all’assemblea che deciderà se approvare l’estensione o meno . Il costo dell’Onorario del Revisore viene suddiviso tra i condomini in base ai millesimi.
La nomina del Revisore non deve obbligatoriamente presupporre il dubbio di qualche irregolarità contabile, la motivazione può essere di qualsiasi natura:
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- una semplice verifica della gestione contabile
- nel caso di nomina del nuovo amministratore senza l’approvazione del bilancio consultivo per la gestione uscente (perché mai presentato o perché non approvato). In questo caso, l’attività del Revisore è utile anche per consentire al nuovo Amministratore una fotografia contabile della situazione lasciata dal suo predecessore e per iniziare nel migliore dei modi la nuova gestione.
- nel caso di errori o incongruità anche con riferimento a bilanci già approvati.
- nel caso di necessità di procedere ad una verifica contabile allo scopo di accertare eventuali ammanchi dovuti ad appropriazioni indebite da parte dell’amministratore. In questo caso è opportuno che la verifica contabile sia affidata ad un professionista abilitato (revisore contabile o perito esperto), poiché in sede giudiziale possa avere un valore peritale .
- A maggior tutela dei Condòmini a seguito dell’approvazione di lavori straordinari di notevole importo, il Revisore potrebbe essere necessario per vigilare sulla gestione dei fondi accantonati da parte dell’Amministratore
- Se la revisione è richiesta dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) il compito del revisore sarà quello di effettuare le verifiche richieste dal Giudice.
Requisiti per la nomina :
- Tutti possono essere chiamati a ricoprire il ruolo di revisore, anche se privi delle necessarie competenze tecnico-contabili e giuridiche e ciò in quanto il legislatore non ha disciplinato i requisiti di una figura così importante. Gli unici requisiti sono pertanto quelli mutuati dal sistema giuridico, ovvero la maggiore età e della capacità giuridica.
- Purtroppo la mancanza di specifici requisiti per la figura del Revisore Condominiale lasciano i condòmini in balia di personaggi che non hanno le adeguate conoscenze contabili e giuridiche. Per assurdo una revisione effettuata da un condomino che non abbia nessuna conoscenza contabile e approvata dall’assemblea è a tutti gli effetti valida ma purtroppo porta con se il pericolo di essere errata ed oggetto di contestazioni e fonte di ulteriore confusione.
- Attualmente la figura del Revisore Condominiale entra a far parte delle attività non regolamentate con tutti i dubbi interpretativi che ne derivano
- Per evitare ogni spreco di soldi e di tempo il revisore contabile ideale dovrebbe essere l’ Amministratore di Condominio professionista , il commercialista, il revisore legale o esperto di contabilità, i professionisti iscritti all’albo dei periti ed esperti o all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali o anche l’avvocato con specifiche competenze. Ci sono associazioni che si occupano di formare i futuri Revisori condominiali professionisti proprio per evitare questo tipo di problemi :
- Associazione Italiana Revisori Condominiali – www.airec.info
- Arai www.arai.it
- Revcond revisore condominiale www.revcond.it
- Amministratori Professionisti www.amministratori-professionisti.it
tipi di verifiche:
- Nel caso in cui la verifica dovrà rivolgersi alle contabilità presentate in Assemblea e approvate , il Revisore dovrà limitarsi ad analizzare la congruità e fondatezza dei documenti senza entrare nel merito, purtroppo i criteri di ripartizione delle spese se sono stati approvati anche se sbagliati non si possono modificare.
- Nel caso in cui la verifica riguarderà annualità prive di bilancio perché non presentato o non approvato allora la revisione potrà spingersi anche alla correttezza dei criteri di ripartizione delle spese , controllando il regolamento di condominio e le tabelle millesimali
limiti :
Il revisore condominiale non può essere nominato con lo scopo di rimettere in discussione i criteri di ripartizione (anche se sbagliati) adottati nei bilanci consuntivi già approvati negli anni . Tale contestazione deve essere effettuata impugnando davanti al Giudice le relative delibere assembleari entro 30 giorni come stabilito dall’art. 1137 cc, decorso il termine la deliberazione non è più impugnabile
Diplomata in Ragioneria presso l’ITCS A.BORDONI di Pavia nel 1986, in seguito a varie esperienze amministrative e contabili sia nel Privato che nel Pubblico approda alla libera professione di Amministratore di Condominio , svolge la sua attività prevalentemente in Pavia e Provincia
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