Assegnazione posti auto condominiali

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Alcune informazioni utili rispetto all’uso e al godimento dei posti auto assegnati all’interno di spazi comuni condominiali .

Il riferimento normativo è dettato dal decreto ministeriale n. 6792 del 05/11/01 al punto 3.4.7
Definita la parte di cortile condominiale o di area condominiale che verrà adibita a parcheggio è buona norma segnare con vernice i vari posti numerandoli , la sosta fuori dagli spazi segnati è irregolare. Il condomino che non rispetti il vicinato parcheggiando fuori dai propri spazi o nei luoghi comuni o di manovra impedendo alle altre autovetture di passare o arrecando intralcio o l’utilizzo degli spazi comuni, può essere denunciato ai sensi dell’art. 610 c.p. che punisce, con la reclusione fino a quattro anni, colui che “con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa”.
Le Sezioni Unite Penali della Cassazione ha ritenuto che “ integra il reato di violenza privata, di cui all’art.610 c.p., la condotta di colui che, avendo parcheggiato l’auto in maniera da ostruire l’ingresso al garage condominiale, si rifiuti di rimuoverla nonostante la richiesta della persona offesa”. Là dove il requisitoposto auto condominiale della violenza o, in alternativa, della minaccia, che potrebbe sembrare discutibile se rapportato alla fattispecie in esame, è stato identificato dai giudici supremi in un qualsiasi mezzo idoneo a privare in modo coattivo il soggetto offeso della liberta di azione (Cass. Sez. Un. 12 marzo 2013, n. 28487. Conf. Cass nn. 603/2011 e 21779/2006).
La Corte di cassazione ha sentenziato inoltre che se il posto auto è stato assegnato ad una determinata unità abitativa non è possibile che sia variato se il condomino acquista un’auto di maggiori dimensioni e il posto auto è piccolo rispetto all’autovettura posseduta. La pronuncia della Corte “ ove il godimento pregresso, sia esso promiscuo o regolamentato in via autonoma tramite delibera dell’assemblea dei condomini adottata a maggioranza (500MM), non sia più possibile per taluno soltanto dei partecipanti, a causa del mutamento puramente elettivo delle sue condizioni personali, questi non può esigere potestativamente nei confronti degli altri una diversa modalità di utilizzazione della cosa comune, in senso turnario ovvero mediante altre soluzioni che impegnino ulteriori e/o differenti parti oggetto di comunione, sia perché il godimento promiscuo è per sua natura modale, di talché il singolo condomino ha l’onere di conformare ai limiti anche quantitativi del bene le proprie aspettative di utilizzo, sia in quanto differenti opzioni di godimento comune possono essere realizzate in via autonoma, ma non già imposte tramite l’intervento eteronomo del giudice, che nello specifico dispone soltanto di poteri interdittivi” (Cass. 11 luglio 2011, n. 15203).
Ci sono situazioni in cui i posti auto non sono sufficienti, si pensi ai condomini di vecchia costruzione con cortili non molto ampi , e al fatto che ormai quasi ogni famiglia possiede più di una autovettura. In questo caso si rende necessario l’assegnazione a turno dei posti auto esistenti, la decisione in materia di turnazione deve essere presa dall’assemblea condominiale con almeno 500millesimi, nella riunione si potranno stabilire i criteri di assegnazione per l’anno in corso che potranno essere rivisti nell’assemblea ordinaria successiva. Nel caso poi di posti auto accatastati e segnalati e numerati il proprietario può se lo ritiene delimitare il proprio spazio per evitare che altri lo utilizzino purché sia limitato alla proprietà esclusiva e non invada gli spazi comuni senza rendere più difficile il parcheggio altrui e senza essere in contrasto con il regolamento condominiale.
(Cass. 22 novembre 2011, n. 24645)

    maria pietrocola        Visualizza il profilo di Maria Pietrocola su LinkedIn

Maria Pietrocola

Laurea in Giurisprudenza nel 1993  presso Università Statale di Milano.
Tesi. IN PROCEDURA PENALE COMPARATA argomento MISURE CAUTELARI IN FRANCIA E ITALIA
Terminata la pratica legale svolta PRESSO STUDIO LEGALE DONDE’ amplia la propria esperienza all’interno di Aziende che si occupano di settori diversi , dal settore Rifiuti al settore Formazione all’Impiantistica  e  per ultimo in una multinazionale nel settore it technology quale responsabile  legale con mansioni relative alla contrattualistica,  all’ aggiornamento normativo interno, compliance, alla Privacy, alla Legge 231/01 Sicurezza sui luoghi di lavoro e  diritto societario. Da circa due anni svolge collaborazioni in Milano con Studi  Legali e Professionali in ambito legale e giurisprudenziale redigendo documenti e atti legali.

4 risposte

  1. Stefano

    Buongiorno
    Abbiamo un cortile in comune con quattro parcheggi assegnati “verbalmente” ai quattro appartamenti.
    Può uno dei quattro condomini, che non usa il parcheggio, lasciar parcheggiare indefinitamente una persona esterna al condominio, contro il parere degli altri condomini?

    • admin

      Buongiorno,
      prima di tutto consiglierei di controllare cosa è previsto nel regolamento di condominio o nell’atto di acquisto, se nulla fosse previsto vi consiglierei di regolamentare per iscritto l’uso dei posti auto in un’assemblea in modo da evitare qualsiasi tipo di problema.
      Cordiali saluti

  2. Valerio

    Salve.
    Dove abito, il cortile condominiale è l’unica via di accesso ai garage che vi si affacciano. Non esiste alcun regolamento che regoli il parcheggio o gli altri usi possibili del cortile condominiale, così i posti auto ricavati su di esso sono stabiliti ed assegnati dalla consuetudine.
    Alcuni garages sono di proprietà dei comproprietari del cortile condominiale, ma uno appartiene ad una persona che sul garage condominiale ha solo la servitù di passaggio. Da qualche settimana, questo garage ha un nuovo inquilino, il quale lo usa come magazzino e parcheggia la propria auto nella parte del cortile condominiale (di cui NON è proprietario) antistante il proprio garage.
    Alla richiesta di usare il cortile condominiale solo per carico/scarico e passaggio e non per parcheggiare, ha risposto: «Io so di non essere comproprietario del cortile condominiale, ma vi posso accedere perché su di esso vanto una legittima servitù di passaggio; non parcheggio davanti ai vostri garages, ma davanti al mio garage, quindi occupo un posto che voi comunque NON potete occupare, e poi non blocco il passaggio a nessuno, quindi non violo nessuna legge.»
    In altre parole, ammette di non essere comproprietario del cortile condominiale, ma di fatto si comporta come se lo fosse!
    Quanto da lui asserito ha un qual si voglia fondamento giuridico?

    • admin

      Buongiorno,
      la frase “servitù di passaggio” non lascia adito a fraintendimenti: si passa per accedere alla propria proprietà; sono disciplinate dal cc dall’articolo 1027 all’articolo 1099.
      Cordiali saluti

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